IN VIGORE IL NUOVO CROWDFUNDING EUROPEO

Pubblicato il Regolamento 2020/1503/Ue relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, ossia dei servizi che consentono l’incontro tra gli interessi degli investitori a finanziare determinate attività economiche e quelli dei titolari di specifici progetti interessati ad acquisire le risorse necessarie per il loro sviluppo.

La nuova disciplina adegua il diritto interno alle previsioni del citato Regolamento, volte a uniformare, nell’ambito dell’Unione, i requisiti richiesti per la prestazione di servizi di crowdfunding in ordine a organizzazione, autorizzazioni e vigilanza dei fornitori di tali servizi, funzionamento delle relative piattaforme e obblighi di trasparenza e informazione nei confronti degli investitori.

Modificata la platea dei soggetti che possono ricorrere a questo strumento.

Con particolare riguardo alle SRL, la norma consente l’offerta al pubblico attraverso portali per la raccolta di capitali, in un primo momento, alle sole start up innovative, poi anche alle PMI innovative e, infine, a tutte le PMI, innovative e no.

Il divieto di offerta al pubblico permaneva, quindi, solo per le SRL che non fossero qualificabili come PMI. Ora la norma lo ha eliminato.

Nell’ambito delle operazioni di crowdfunding, quindi, la sottoscrizione e la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di SRL potrà avvenire per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di tali servizi, che sottoscrivono le quote in nome proprio e “per conto” dei sottoscrittori che abbiano aderito all’offerta. Saranno poi detti intermediari a depositare presso il Registro delle imprese una certificazione che attesti la loro titolarità di soci “per conto di terzi”; certificazione che, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali e dell’efficacia del trasferimento nei confronti della società, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui al citato art. 2470, comma 2, del C.C.

L’alienazione delle quote così acquisite da parte del sottoscrittore potrà avvenire mediante una semplice annotazione del trasferimento negli appositi registri tenuti dall’intermediario.

Per evidenti ragioni di semplificazione, in caso di utilizzo di questo “regime alternativo”, per l’atto di trasferimento non è richiesta la forma scritta.

Consob e Banca d’Italia quali soggetti competenti per l’espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal Regolamento stesso.

In particolare, alla Consob è affidata la funzione di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, alla Banca d’Italia, invece, quella di assicurare il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.

Le modalità di attuazione dei compiti attribuiscono alle due autorità competenti sopra ricordate sono demandate all’adozione, da parte di ciascuna di esse, di un proprio specifico regolamento.