CREDITI D’IMPOSTA PER I BONUS EDILIZI: AUMENTA IL NUMERO DELLE CESSIONI

Il decreto Aiuti quater, con le modifiche introdotte in sede di conversione, allunga le possibilità di cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi, sia in caso di cessione “pura” che di sconto in fattura. In particolare, è prevista un’ulteriore cessione a favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari (“soggetti qualificati”). Pertanto, la norma, nella sua nuova versione, permette una prima cessione a chiunque, tre cessioni a soggetti qualificati e un’ulteriore cessione a correntisti. Sono poi confermate le altre novità previste dal decreto e, tra queste, la ripartizione in 10 rate in alcuni casi particolari.

Dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio che, tra le altre cose, per il superbonus, ha rivisto alcune regole sull’applicazione, in alcune fattispecie specifiche, della percentuale del 110% anche per il 2023 (si ricorda che, in linea generale la percentuale è scesa al 90% da quest’anno), ne arrivano altre con il decreto Aiuti quater.

È stata inserita un’ulteriore cessione dei suddetti crediti a banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

La modifica si inserisce in una disciplina, quella della cessione dei bonus, che negli ultimi mesi è stata più volte rivista al fine di contrastare i tanti abusi e frodi che, purtroppo, sono state consumate.

La norma, prima delle ultime modifiche di cui si discute ha previsto, per i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi edilizi agevolati, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (“sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Per i fornitori, poi, è possibile cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Volendo dunque sintetizzare, le possibilità previste dalla norma ante modifiche erano:

  • sconto in fattura
  • 1° cessione al fornitore
  • 2° cessione a chiunque
  • 3° e 4° cessione a soggetti qualificati
  • 5° cessione da parte di banche (o gruppi bancari) a correntisti non consumatori (quindi a correntisti imprese o lavoratori autonomi)
  • cessione del credito
  • 1° cessione a chiunque
  • 2° e 3° cessione a soggetti qualificati
  • 4° cessione da parte di banche (o gruppi bancari) a correntisti non consumatori (quindi a correntisti imprese o lavoratori autonomi).

Come cambiano le cessioni con il decreto Aiuti quater

Partendo dalla situazione sopra descritta, con le modifiche introdotte, le cessioni ai soggetti qualificati passano da due a tre, portando, quindi, il numero massimo di cessioni a 5 (che diventano 6 se si è scelto lo sconto in fattura che, come detto sopra, prevede un primo passaggio dal committente al fornitore).

Pertanto, la situazione che si viene a creare con le modifiche è la seguente:

  • sconto in fattura
  • 1° cessione al fornitore
  • 2° cessione a chiunque
  • 3°, 4° e 5° cessione a soggetti qualificati
  • 6° cessione da parte di banche (o gruppi bancari) a correntisti non consumatori (quindi a correntisti imprese lavoratori autonomi)
  • cessione del credito
  • 1° cessione a chiunque
  • 2°, 3° e 4° cessione a soggetti qualificati
  • 5° cessione da parte di banche (o gruppi bancari) a correntisti non consumatori (quindi a correntisti imprese o lavoratori autonomi).

La possibilità di effettuare tre cessioni (in luogo delle due precedentemente consentite) riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima del 19 novembre 2022 , data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater.

Da quanto detto è evidente che si tratta di una modifica che tenta di sbloccare e/o facilitare la circolazione dei crediti che, negli ultimi mesi, si è arenata a seguito delle strette decise con i precedenti decreti.

Ci si riferisce ad una norma finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.

Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano tali interventi.

Una conferma, invece, si registra per la disposizione che prevede la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al Superbonus.

Infatti, non è stata modificata la norma con cui si stabilisce che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali (anziché in 4 o 5 rate).