Capital gain: rivalutazione delle partecipazioni

La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate è stata prevista fin dal 2001, più volte prorogata. Da ultimo potrebbe essere prolungata per le partecipazioni possedute all’1.1.2023 e si perfezionerà attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% entro il 30.06.2023. In sostanza, applicando questo regime è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.

Soggetti ammessi al regime agevolato

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate è riservata:

– le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;

– le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

– gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;

– i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

Partecipazioni rientranti nell’agevolazione

Ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili:

– le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);

– le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (srl o società di persone);

– i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le già menzionate partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

In ogni caso “deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati”. Inoltre, il regime in argomento può riguardare anche le partecipazioni in una società semplice o in una società estera.

Requisito del possesso e perfezionamento dell’opzione

Per avvalersi della rivalutazione per il 2023, occorre possedere la partecipazione alla datadell’1.1.2023. Per perfezionare il regime agevolato in argomento, è quindi necessario:

– la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere);

– procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.

Tali adempimenti devono essere attuati entro il 30.06.2023.

Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito). Essa possiede un’aliquota unica del 14%. Tale aliquota si applica sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate e per il versamento tramite modello F24 si deve utilizzare il codice tributo “8055”.

Opzione per il versamento rateale

Si consente l’opzione per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva: a questi fini, le rate dovevano essere di pari importo. Per le partecipazioni possedute all’1.1.2023, per il perfezionamento dell’opzione entro il 15.11.2022deve essere versata solo la prima rata. Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima:

– scadono, rispettivamente, il 30.06.2024 ed il 30.06.2025;

– devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.06.2023.

Scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva già versata

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedute:

– non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;

– può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato:

– entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73;

– calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione che viene effettuata.

Irrevocabilità dell’opzione

Secondo quanto chiarito il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni un’opzione definitiva del contribuente che l’ha attuata. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, quindi, il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.