Di particolare rilevanza la sezione della Relazione degli Amministratori dedicata alla prevedibile evoluzione della gestione
Nell’attuale contesto di crisi, i redattori dei bilanci 2022 dovranno prestare particolare attenzione alla valutazione della capacità dell’impresa di assolvere alle proprie obbligazioni, in un arco temporale minimo di 12 mesi dalla data di bilancio. Per tale attività, non essendo previste deroghe, si dovrà fare riferimento alle ordinarie disposizioni di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1 c.c. e al documento OIC11.
Riferimenti al going concern sono contenuti anche nel DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), su cui è intervenuto il DLgs. 83/2022, dove è previsto che le imprese debbano dotarsi di adeguati assetti in grado di:
– rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
– verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di crisi.
È opportuno considerare i segnali di squilibrio finanziario riportati nell’art. 3 comma 4 del DLgs. 14/2019 (quali i debiti verso dipendenti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni, per un importo pari a più della metà dell’importo complessivo mensile delle retribuzioni o i debiti di fornitura scaduti da almeno 90 giorni, di importo superiore ai debiti non ancora scaduti).
Le considerazioni degli amministratori derivanti dalla valutazione della continuità aziendale devono essere riflesse nella Nota integrativa e, come evidenziato nel documento del CNDCEC e di Confindustria di giugno 2018, riproposte e ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nelle note al bilancio, “quali le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l’evoluzione strategica e futura dell’attività, l’illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l’analisi macro e micro economica considerata”.
In tale ambito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2428 comma 1 c.c., “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”, mentre il successivo comma 3 fa espresso riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione.
Ad esempio, a seconda dei casi, dovranno essere commentati gli aspetti connessi alla perdita di fatturato verso l’Ucraina e i Paesi colpiti dalle sanzioni internazionali (Russia e Bielorussia), la difficoltà di reperimento di materie prime e semilavorati, l’aumento delle spese energetiche e dell’inflazione in generale.
Qualora siano presenti dubbi sulla continuità aziendale, nella Relazione sulla gestione si dovranno descrivere le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell’equilibrio economico e finanziario, illustrando le assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l’analisi macro e microeconomica considerata, o le operazioni da attuare per reagire alla crisi.
Inoltre, opportuno coordinamento dovrà essere operato con la sezione dedicata ai rischi di liquidità e di credito. Con riferimento al primo aspetto, le principali indicazioni concernono l’analisi delle scadenze relative alle attività e passività finanziarie, con l’evidenza degli strumenti con cui la società fronteggia eventuali rischi di liquidità, mentre il secondo si riferisce al rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra parte per il mancato adempimento di un’obbligazione, circostanza da valutare attentamente nelle condizioni di mercato attuali.