La necessità di adeguati assetti organizzativi per le imprese organizzate in forma collettiva ed i connessi doveri ed obblighi in capo agli amministratori, saranno oggetto di commenti ed analisi, sia in termini aziendalistici che giuridici, con un focus spesso rivolto al tema dell’emersione anticipata della crisi e tempestività delle eventuali azioni correttive.
Una particolare attenzione sarà rivolta alle implicazioni, in termini di accesso al credito, meglio, rinveniente all’art 2086, comma 2, c.c.: contestualmente all’affievolirsi delle agevolazioni e delle misure emergenziali in materia di erogazione del credito e suo monitoraggio, diventano sempre più pervasivi gli effetti delle linee guida dell’EBA (Autorità Bancaria Europea), circa gli “Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio di prestiti”, linee che incardinano la concessione e l’erogazione del credito ad una verifica dell’autonoma capacità futura di rimborso scaturente dai flussi di cassa prospettici.
Nel presente, si propone una lettura di “Adeguati assetti organizzavi” ex art. 2086, comma 2, del c.c. come elemento cruciale di accesso al credito per le imprese, soprattutto PMI e microimprese, che rappresentano le imprese più numerose del sistema economico italiano e quelle con la struttura del passivo più sbilanciata verso il debito bancario, anche per effetto del mancato sviluppo di un mercato dei capitali alternativo.
L’ipotesi di un approccio basato sulla valutazione prospettica dell’impresa per la concessione ed erogazione del credito imporrà, infatti, una crescente analisi dell’adeguatezza della struttura organizzativa ed in particolare del sistema amministrativo-contabile, di pianificazione finanziaria di chi richiede il credito e non ultimo per la valutazione della ragionevolezza del business plan prospettico rispetto alla tendenza storica dell’impresa.
Il recente orientamento giurisprudenziale, sembra tutelare maggiormente in sede concorsuale i creditori bancari che possano dimostrare di aver effettuato una valutazione ex ante e prospettica della situazione aziendale in sede di concessione ed erogazione del credito; approccio che si rifletterà nella raccolta di informazioni relative ad ambiti diversi dal business plan prospettico, ma necessari per integrare la prova di diligenza professionale ex ante che sembra essere richiesta in un’eventuale sede concorsuale.
Il presente contributo si sviluppa come segue: dopo aver delineato gli elementi caratterizzanti della disciplina di concessione ed erogazione del credito e gli spunti di discontinuità rispetto alle precedenti prassi operative, questa è focalizzata sulle linee di credito autoliquidanti e sulla qualità del portafoglio presentato, intesa soprattutto come distribuzione di ritardi nei pagamenti della clientela e peso relativo degli impagati sul portafoglio totale, ponderati per categorie omogenee di controparti.
Basandosi sulla distinzione tra “duro” e “morbido” delle informazioni nei processi di erogazione del credito, si conclude con un approccio “morbido” di verifica degli adeguati assetti organizzativi, richiamando la prassi dei cosiddetti questionari qualitativi, la cui rilevanza dovrà essere tenuta in debita considerazione sia dalle imprese sia dai loro consulenti.
Processo del credito e attribuzione merito creditizio
Per un lungo periodo l’istruttoria creditizia si è configurata come una valutazione da effettuare in sede di concessione di un affidamento o di un finanziamento, basata principalmente sull’esame di dati aziendali consuntivi, sull’estrapolazione di informazioni e pregiudizievoli da banche dati nazionali e/o private e sulla richiesta di garanzie integrative incardinate sul patrimonio del soggetto richiedente, all’interno di un rapporto omnicomprensivo e di lungo periodo. L’analisi dei flussi di cassa era focalizzata sulle linee di credito autoliquidanti e sulla qualità del portafoglio presentato, intesa soprattutto come distribuzione di ritardi nei pagamenti della clientela e peso relativo degli impagati sul portafoglio totale, ponderati per categorie omogenee di controparti. La prassi operativa di ciascuna banca prevedeva l’intervento da parte del funzionario commerciale proponente che condivideva le proprie valutazioni sull’organizzazione dell’impresa con l’organo deliberante, spesso al di fuori di un processo formalizzato e sulla base di formule convenzionali (come detto l’abusato “imprenditore ben riferito su piazza”).
Le linee guida EBA, in vigore dal luglio 2021, impongono un processo valutativo molto più ampio e articolato, focalizzato sia su elementi di carattere commerciale sia su un adeguato controllo dei rischi per lo più attraverso un processo di concessione e monitoraggio che includa:
- un approccio valutativo retrospettivo per l’analisi dei dati e delle informazioni aziendali di carattere storico e consuntivo, con lo scopo anche di individuare eventuali correlazioni tra ambiente esterno e risultato dell’impresa;
- un approccio valutativo prospettico per la valutazione dei dati e delle informazioni aziendali future, nelle quali una parte rilevante è rappresentata dalla valutazione della “Fonte della capacità di rimborso” dalla gestione ordinaria, spesso approssimata dall’EBITDA;
- meccanismi di controllo che integrino un sistema di ammonizione preventiva, allo scopo di intercettare tempestivamente i segnali di difficoltà dell’impresa debitrice e attuare proattivamente misure di tutela del credito.
Il processo creditizio, che ha come esito l’attribuzione del rating all’impresa cliente da parte della banca, frutto dell’elaborazione delle informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa, raccolte sull’impresa debitrice e in ottica sia consuntiva che prospettica, è in grado di influenzare sia il livello di costo, sia le politiche creditizie nei suoi confronti, sia in fase di concessione ed erogazione del finanziamento, che di suo monitoraggio.
Valutazioni volte alla concessione del finanziamento richiesto
Nell’ambito del processo valutativo volto alla concessione di nuova finanza, le banche devono considerare quale principale elemento della valutazione la “Fonte della capacità di rimborso”, ovvero il flusso di cassa generato dalla gestione operativa dell’impresa che può essere destinato al rimborso del finanziamento.
L’impresa, che chiede il finanziamento a medio lungo termine non può più prescindere dalla predisposizione di un piano economico, finanziario e patrimoniale di medio periodo (idealmente per una durata pari a quella del finanziamento richiesto), in cui sia dimostrata la necessità, la congruità e l’idoneità del finanziamento richiesto a sostenere lo sviluppo aziendale o ad integrare anche sostituendole altre poste passive, con particolare attenzione alla coerenza tra tipo di prodotto e fine dichiarato del suo impiego. La garanzia reale (o fino a tempi recentissimi la garanzia pubblica concessa sulla base della disciplina COVID i cui effetti si protrarranno negli anni a venire), pertanto, non potrà giustificare di per sé la concessione del finanziamento, ma piuttosto, dovrà essere considerata come uno strumento di mitigazione del rischio in caso di default del richiedente o di sua sopravvenuta incapacità di rimborsare il debito con la liquidità prodotta dalla gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di finanziamento preveda che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell’immobile o degli strumenti finanziari forniti a garanzia.
Le linee guida EBA, ma anche la recente giurisprudenza già richiamata in materia di concessione abusiva di credito, prevedono che la banca effettui una valutazione realistica della fattibilità del business plan, considerando anche la sua coerenza con la situazione macroeconomica e con l’evoluzione del mercato di riferimento, nonché con le conoscenze, l’esperienza e la capacità dell’imprenditore di gestire le operazioni aziendali e le attività o gli investimenti legati al finanziamento a medio lungo termine richiesto.
Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell’analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato.
Laddove nutrissero timori sostanziali, riguardo all’affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti, dovrebbero effettuare proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti”.
Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, oltre ad analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente, gli istituti di credito dovrebbero “analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente.
A giudizio dello scrivente, la valutazione da parte delle banche finanziatrici dell’adeguatezza degli assetti organizzativi è letta in chiave di affidabilità delle previsioni, attendibilità dell’analisi della struttura organizzativa e sua adeguatezza rispetto alla ragionevolezza del piano industriale e finanziario destinato ai creditori esistenti o potenziali e che illustri gli obiettivi strategici prefissati.
Volendosi spingere oltre, ipoteticamente, si potrebbe asserire che la concessione di credito, sulla base di un approccio prospettico, nei confronti di un debitore che fornisce informazioni inaffidabili o irragionevoli, corrisponderebbe ad una violazione dell’obbligo di rispettare i principi di sana e prudente gestione e contrario al bonus argentarium richiesto alle banche. In tal senso l’evoluzione degli assetti organizzativi dovrebbe favorire la rimozione o, quantomeno, l’attenuazione di frequenti e comuni fattori critici spesso ritenuti caratteristici dell’impresa familiare, quali il personalismo autoreferenziale dell’imprenditore, la debolezza degli assetti di corporate governance, le carenze nei sistemi operativi e l’assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine.
L’adeguatezza delle informazioni raccolte, in presenza di piani industriali corrispondenti e affidabili, è indice di congruenza degli assetti organizzativi e rappresenta non solo una clausola di salvaguardia dai rischi di insolvenza ma anche il “marchio di qualità” dell’impresa e della sua affidabilità rispetto alla stessa ambizione al finanziamento.
In altre parole, le linee guida chiamano le banche a valutazioni di carattere anche qualitativo su numerosi aspetti che riguardano sia la linea del credito, sia l’impresa nel suo complesso:
- la verifica della sostenibilità del modello di business e sugli obiettivi strategici del soggetto richiedente, non solo in relazione al finanziamento richiesto ma anche in rapporto all’evoluzione del mercato di riferimento;
- l’analisi della dipendenza dell’impresa da specifici contratti, clienti o fornitori strategici, nonché da figure chiave interne all’organizzazione, considerando i rischi che ne conseguono e le possibili misure di mitigazione;
- la valutazione dell’esposizione del cliente a fattori ambientali, sociali ed economici e, in particolare, ai fattori ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico e sull’adeguatezza delle strategie di mitigazione che l’impresa ha adottato o intende adottare, stimolando l’attività di investimento in attività sostenibili anche attraverso l’offerta di prodotti finanziari dedicati (cosiddetti green facilities);
- specifiche analisi di sensibilità del business plan prodotto del soggetto richiedente, sia rispetto a variabili di natura finanziaria che aziendale, che di rischi regolamentari se applicabili o rilevanti;
- la verifica delle qualità professionali degli esponenti aziendali apicali della struttura organizzativa per le imprese di medie e grandi dimensioni.
La recente giurisprudenza privilegia un approccio critico da parte delle funzioni interne degli istituti di credito, sia per quanto riguarda l’identificazione dei fattori critici di successo dell’impresa sia per gli elementi che possano rilevare ai fini della continuità aziendale: a riguardo esistono prassi professionali riconosciute che godono di solido accoglimento da parte dei tribunali in sede di verifica.
Adeguati assetti organizzativi e questionario qualitativo
Il concetto di assetto organizzativo è sinteticamente riconducibile al sistema di funzioni, poteri, deleghe, processi decisionali e procedure che favorisce una chiara individuazione dei compiti e delle conseguenti responsabilità dei soggetti che intervengono nello svolgimento dei fatti aziendali.
Rispetto a detta definizione, si pone a questo punto uno snodo critico dello sviluppo logico argomentativo di quanto sin qui illustrato: se da un lato la banca ha un interesse specifico all’adeguatezza dell’assetto organizzativo che è fondamento della qualità dei dati e dei piani posti alla base dell’approccio prospettico nella concessione del credito, dall’altro è evidente che gli strumenti attraverso i quali la banca può effettuare una verifica di adeguatezza sono limitatissimi, se non altro per effetto della loro onerosità associata (implicita od esplicita) oltre che della difficoltà per la banca a richiedere informazioni così pervasive da mettere in dubbio una sua ingerenza nella gestione dell’impresa.
Sulla base di una prima analisi dell’esperienza recente emerge una rinnovata diffusione del cosiddetto questionario qualitativo (ante erogazione del credito) come strumento di possibile verifica, ovvero di un questionario che identifichi alcuni elementi cruciali sulla base dei quali si possa ragionevolmente presumere il livello complessivo di adeguatezza degli assetti organizzativi, ma che al contempo permettano di ridurre l’insieme delle possibili risposte e quindi possano essere facilmente ricompresi nei sistemi di rating.
La verifica sulla base di un questionario qualitativo si rende tanto più semplice ed immediata, se, seguendo l’opinione prevalente, si ritenga che gli assetti organizzativi si concretino essenzialmente in “regole organizzative procedimentali”, la cui verifica potrebbe ridursi quindi al mero riscontro della presenza/assenza dei relativi documenti e regolamenti interni.
Ciò discende dalla circostanza che la legge non ha imposto l’istituzione e il mantenimento del miglior assetto possibile o, se si preferisce, dell’assetto ottimale di volta in volta disponibile alla luce delle acquisizioni delle scienze aziendali, ma, più modestamente, di un assetto che sia “buono” che, cioè, sia in linea e funzionale ai principi di corretta amministrazione. A ben vedere, infatti, ogni miglioramento degli assetti, se comporta una riduzione del “rischio organizzativo o gestionale”, implica al contempo un “costo” per la società. È quindi richiamato la celeberrima scelta tra qualità assoluta e relativo costo, cardine della teoria imprenditoriale sviluppata da autorevole dottrina aziendalistica americana. Questa osservazione diventa dirimente rispetto alle finalità della valutazione qualitativa richiesta ai concessori del credito: se infatti esistesse un teorico assetto organizzativo ottimale, basterebbe emanare una check list rispetto alla quale tutte le imprese si devono adeguare, check list che dovrebbe essere verificata dalla banca che concede il credito.
Non esistendo questo “Assetto Ottimo di Riferimento”, e senza la presunzione di completezza o di esaustività delle possibili domande del questionario di verifica, si riportano di seguito alcuni esempi estrapolati dal materiale analizzato negli ultimi mesi sulla base dell’esperienza operativa.
Lo scopo non è fornire al lettore una check list cristallizzata nel tempo ed alla quale adeguarsi, ma richiamare la sua attenzione sul modello che il mercato sembra perseguire in questa fase, consci che eventuali interventi legislativi o regolamentari potrebbero modificarlo anche in toto.
Di seguito alcuni esempi raccolti sulla base dei colloqui con un campione di banche e mediatori creditizi di domande modellate su un’impresa caratterizzata da un volume d’affari e da una complessità organizzativa che le renda “rappresentativa” nei termini sin qui prospettati: ovviamente nel caso delle microimprese lo spettro di indagine dovrà essere congruo rispetto alle dimensioni aziendali, ma richiamando quanto prospettato in precedenza non potrà considerarsi assolto con il mero recepimento del bilancio d’esercizio depositato presso il Registro delle imprese. Le domande riportate sono modellate per avere una risposta binaria (Si/No):
- tutti gli amministratori sono soci;
- l’organo amministrativo non ha amministratori indipendenti;
- esiste un amministratore unico/amministratore delegato che è anche formalmente responsabile dell’amministrazione/contabilità/pianificazione;
- una o più funzioni aziendali è/sono ricoperta/e ad interim dall’amministratore unico/dall’amministratore delegato;
- esiste un sistema formalizzato di procedure/deleghe all’interno di un regolamento aziendale;
- la società ha in essere il “modello organizzativo ex D.lgs. n. 231”;
- esiste unicamente un organigramma formalizzato ed un connesso mansionario;
- la coerenza tra ruoli aziendali e funzioni aziendali è verificata ad intervalli pluriennali regolari (almeno ogni tre anni);
- i controlli interni e le verifiche sono svolti esclusivamente dagli amministratori o da risorse che riportano gerarchicamente a questi, salvo quelle riservate per legge al collegio sindacale od al revisore;
- uno o più membri effettivi dell’organo di controllo sono in carica da più di due mandati;
- Esiste un piano annuale delle attività, delle funzioni pianificazione, amministrazione e controllo approvato dall’organo amministrativo;
- i piani aziendali (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) sono predisposti e rivisti ad intervalli di tempo prestabiliti;
- solo i budget commerciali sono predisposti e rivisti ad intervalli di tempo prestabiliti;
- uno o più amministratori/dirigenti/figure apicali sono ritenuti critici per la continuità aziendale (vedasi principio di revisione ISA 570);
- il responsabile dell’area amministrazione e controllo è individuato come figura critica nella documentazione aziendale (vedasi principio di revisione ISA 570);
- esiste un piano formalizzato di sostituzione delle figure apicali/dei dirigenti strategici (c.d. successor plan);
- Nel caso di gruppi:
- il gruppo ha in essere procedure di gruppo formalizzate;
- tutti i rapporti infragruppo sono regolati da accordi/contratti scritti;
- le operazioni infragruppo sono regolate finanziariamente sulla base di accordi/contratti scritti almeno annuali;
- il coordinamento nel gruppo è garantito dal fatto che le medesime risorse hanno ruoli/svolgono funzioni analoghe in ciascuna società del gruppo.
Conclusioni
Il processo di concessione ed erogazione del credito risulta sempre più incardinato in una serie di previsioni formalizzate in ottica prospettica, volte a valorizzare la futura capacità di rimborso dell’impresa affidata, superando un approccio che privilegiava le garanzie come elemento di mitigazione dei rischi.
Il favor mostrato dalla giurisprudenza in materia concorsuale per un processo di erogazione del credito caratterizzato dai requisiti di oggettività e di verifica ex ante della capacità di rimborso sulla base dello scrupolo del bonus argentarium ha tra i suoi effetti quello di valorizzare l’adeguatezza degli assetti organizzativi e del processo amministrativo, contabile e di pianificazione, sulla base dei cui esiti è stato costruito l’approccio prospettico. In questo senso autorevole dottrina ha sottolineato come sia difficile asserire, soprattutto in sede concorsuale, che un assetto organizzativo inadeguato possa aver prodotto dati prospettici attendibili sulla base del quale erogare credito.
Accettando questo approccio, la mera approvazione da parte dell’organo amministrativo del business plan pluriennale diviene elemento necessario ma non sufficiente per dare pieno conforto al deliberante sull’adeguatezza del processo di pianificazione pluriennale, e quindi il processo di valutazione creditizia potrà essere integrato da un questionario qualitativo focalizzato sull’adeguatezza dell’area amministrativa e contabile e sul processo di pianificazione, anche con lo scopo di permettere di computarne i risultati nei sistemi interni di rating, cosa impossibile ove la valutazione fosse confinata alle “note del proponente”.
La predisposizione di un adeguato assetto organizzativo dell’area amministrativa e contabile, e la formalizzazione di ruoli, funzioni e flussi informativi diventa quindi fattore critico di accesso al credito, soprattutto in questa fase di transizione durante la quale il venir meno delle garanzie pubbliche e l’introduzione di nuove discipline della crisi, inducono ad una sempre maggiore prudenza gli istituti di credito.